Massimali RC e Infortuni adeguati al Decreto MIPAAF del 23/12/2020 pubblicato sulla G.U. del 18/01/2021
È la tessera che consente con il minimo costo l’esercizio dell’attività venatoria come disposto dall’art. 12 punto 8 della L. 157/92, integrato con il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole del 23 dicembre 2020 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2021, che prevede i massimali di legge per R.C.V.T. (ivi compresi i danni arrecati dal cane a terzi) e per gli infortuni.
CONDIZIONI ASSICURATIVE
MASSIMALI:
R.C.V.T. (estesa a coniuge, genitori, figli, fratelli, parenti ed affini conviventi o non con l’assicurato)
€ 903.283,12 per ogni sinistro, ma con il limite di:
€ 677.462,34 per ciascuna persona danneggiata
€ 225.820,78 per danni a cose od animali di Terzi
INFORTUNI:
€ 90.328,31 per il caso di morte
€ 90.328,31 per il caso di Invalidità Permanente.
GARANZIE R.C.V.T.
Comprende le seguenti coperture assicurative per i rischi derivanti:
- dall’esercizio della caccia, compresi quelli derivanti dalla carica, dalla discarica delle armi, nonché dalla pulizia delle armi, effettuate sul luogo di caccia o nell’abitazione del Socio tesserato, (o per quanto concerne i successivi punti (2) e (3) nei poligoni e campi di tiro e quelli derivanti dall’uso dell’arco);
- dall’esercizio del tiro a volo, anche nei confronti dei Soci tiravolisti con tessera caccia muniti della licenza di porto d’armi per uso sportivo;
- dall’esercizio del tiro a segno con armi da fuoco (fucili e pistole) o pneumatiche, con archi e balestre;
- dall’esercizio della cinofilia in occasione delle manifestazioni indette dall’UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA E TIRO e dei suoi organi periferici, da altre Associazioni, nonché dalle manifestazioni riconosciute dall’Ente Nazionale Cinofilia Italiana o da Enti diversi;
- dalla proprietà dei cani da caccia sia durante l’esercizio venatorio che in qualsiasi altra occasione, purché detti cani siano regolarmente denunciati secondo le leggi ed i regolamenti nazionali (anagrafe canina);
- dall’addestramento del cane da caccia purché l’addestramento sia effettuato nelle zone regolarmente autorizzate e nei periodi consentiti;
Le garanzie previste in polizza s’intendono valide anche:
- in occasione d’interventi di protezione civile effettuati su richiesta delle autorità competenti;
- in occasione di attività di censimento della fauna selvatica cacciabile, nonché ai lavori di ripristino ambientale;
- in occasione di recupero, con cani da traccia, degli ungulati feriti – le attività di recupero sono regolamentate dal disciplinare Regionale e possono essere effettuate con utilizzo di armi e di cani su tutto il territorio e in qualsiasi giorno dell’anno;
- in occasione delle cacce “selettive” organizzate dalla Regione o da Ente diverso dalla Regione, purché avvengano in Parchi Nazionali e aree protette riconosciute e secondo le stesse modalità previste dalle Regioni, per l’abbattimento di alcune specie stabilite dal Comitato Regionale e su invito dello stesso comitato alle Unioni Provinciali o ai singoli iscritti ENALCACCIA; il che può avvenire anche in giornate non previste dal normale calendario venatorio;
- per i danni derivanti dalla manutenzione e preparazione dell’attrezzatura inerente alle attività indicate, compresa la sistemazione del sito e del capanno per gli appostamenti fissi e non, anche nei periodi non compresi nel calendario venatorio.
Si precisa che la garanzia è operativa, purché siano rispettate le condizioni previste negli articoli precedenti:
- Indipendentemente dall’età dell’Assicurato/Tesserato;
- Anche se l’evento dannoso dovesse derivare da scoppio del fucile.
La società dà atto che saranno considerati Terzi, nei confronti del Socio Assicurato, anche il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e qualsiasi altro parente od affine che conviva o non conviva con l’Assicurato.
ESCLUSIONI
S’intendono esclusi i rischi inerenti al confezionamento di munizioni ovunque effettuato; sono altresì esclusi i rischi inerenti all’uso di qualsiasi mezzo di trasporto fatta eccezione per le piccole imbarcazioni senza motore usate in paludi, laghi, mare e corsi d’acqua.
La garanzia non è operante se l’Assicurato non è in regola con il porto d’armi e con le altre autorizzazioni o permessi prescritti dalle Leggi e Regolamenti sulla caccia o dai regolamenti concernenti le gare cinofile, i quagliodromi ed i campi da tiro.
La garanzia non è valida se il danno è provocato in violazione alle norme o Leggi di Pubblica sicurezza, od in occasione di caccia di frodo, di atti di bracconaggio e di caccia in ore notturne.
La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre, inoltre, la responsabilità per i danni:
- derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall’assicurato nello svolgimento dell’attività assicurata;
- da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- verificatesi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzioni ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
GARANZIE INFORTUNI
Agli effetti e per la validità delle presenti garanzie si intendono richiamati ed operanti i punti a), b), c), d), e) ed f) (escluso paragrafo g) delle GARANZIE R.C.V.T. sopra riportate nonché delle relative ESCLUSIONI.
S’intendono, inoltre, considerati “infortunio” anche:
- i morsi di vipere;
- lo scoppio dei fucili;
- l’annegamento;
- l’asfissia causata da fuga di gas o vapore o esalazione velenose;
- l’assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore o di freddo;
- le ernie traumatiche;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
- le lesioni derivanti da contatti improvvisi con corrosivi;
- gli avvelenamenti o le intossicazioni causati da ingestione od assorbimento di sostanze nocive in genere;
- le infezioni e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti in genere;
- la folgorazione.
ESCLUSIONI
In ogni caso la garanzia stessa si intende operante solo mentre gli iscritti praticano quanto correlato all’esercizio dell’attività venatoria ed alle attività elencate nei punti a), b), c), d), e) ed f) (escluso paragrafo g) delle GARANZIE R.C.V.T, con esclusione quindi degli Infortuni avvenuti in altre circostanze.
Sono sempre esclusi i rischi inerenti all’uso e alla guida di qualsiasi mezzo di trasporto (ad eccezione delle barche senza motore per le esigenze connesse alla caccia e/o alla pesca) e comunque i rischi della strada coperti, per legge, da assicurazione obbligatoria.